Art. 2.

      1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) i commi 1 e 2 dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

      «1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi. Con il medesimo decreto è determinato per ciascuna regione il numero dei seggi che sono attribuiti, nella

 

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misura dei quattro quinti, con metodo proporzionale e il numero dei seggi residui ai quali concorrono le candidature maggioritarie.
      2. Nelle regioni alle quali sono assegnati più di sei seggi, i quattro quinti dei seggi assegnati, con arrotondamento all'unità più prossima, sono attribuiti con sistema proporzionale a candidati presenti in liste circoscrizionali concorrenti. Qualora ai sensi dell'articolo 17 si debba procedere all'attribuzione di un premio di maggioranza nazionale, i seggi residui sono assegnati, in tutto o in parte, fino a concorrenza della maggioranza nazionale di 175 seggi, a candidati presenti negli elenchi maggioritari delle liste circoscrizionali della coalizione di liste, o della lista singola, che ha riportato il maggiore numero di voti validi in sede nazionale. L'Ufficio centrale nazionale ripartisce i seggi in ragione proporzionale tra le liste concorrenti in base alle cifre elettorali nazionali delle liste circoscrizionali ammesse alla ripartizione dei seggi e assegna in ciascuna circoscrizione i seggi che spettano a ciascuna lista. Alla ripartizione dei seggi concorrono, in ciascuna circoscrizione, soltanto le coalizioni di liste che ottengono una cifra elettorale circoscrizionale almeno uguale al 5 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione»;

          b) all'articolo 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. L'Ufficio centrale nazionale, costituito ai sensi all'articolo 12 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, svolge le funzioni di Ufficio centrale nazionale per l'elezione del Senato della Repubblica»;

          c) all'articolo 8, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

      «1-bis. I partiti e i gruppi politici organizzati dichiarano il collegamento in coalizione delle liste circoscrizionali da essi presentate nelle modalità di cui agli

 

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articoli 14 e 14-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;

          d) i commi 4 e 5 dell'articolo 9 sono sostituiti dai seguenti:

      «4. Ogni lista, all'atto della presentazione, è composta da due elenchi di candidati concorrenti, rispettivamente, all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale, detto "elenco proporzionale", e all'assegnazione dei seggi attribuiti per il raggiungimento della maggioranza di 175 seggi, detto "elenco maggioritario". In ogni regione ciascun elenco comprende un numero di candidati non inferiore a un terzo e non superiore al numero di seggi stabilito con il decreto di cui all'articolo 1, comma 1. Dell'elenco proporzionale possono fare parte anche candidati presenti nell'elenco maggioritario della medesima regione. Nelle regioni cui sono assegnati meno di sette seggi, la lista è composta soltanto dall'elenco dei candidati concorrenti all'assegnazione dei seggi con metodo proporzionale.
      5. Le liste dei candidati e la relativa documentazione sono presentate per ciascuna regione alla cancelleria della corte d'appello o del tribunale sede dell'ufficio elettorale regionale. A pena di nullità delle stesse, nessuna candidatura può essere presentata in più di una regione. Alla presentazione delle liste dei candidati e della relativa documentazione si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 18-bis, 19, 20 e 21 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni»;

          e) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modificazioni:

      1) al comma 1, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: «I contrassegni di ciascuna lista» sono inserite le seguenti:

 

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«e, ove presentato, il contrassegno della coalizione cui essa partecipa»;
      2) al comma 1, lettera c), numero 1), le parole: «recanti i contrassegni delle liste» sono sostituite dalle seguenti: «recanti i contrassegni delle liste e delle rispettive coalizioni»;
      3) al comma 1, lettera c), numero 2), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel manifesto i candidati dell'elenco maggioritario seguono, separati dall'indicazione della diversa candidatura, i candidati dell'elenco proporzionale»;
      4) il comma 3 è sostituito dal seguente:

          «3. La scheda è suddivisa verticalmente in tante parti uguali quante sono sufficienti a contenere le coalizioni di liste e le liste non coalizzate presentate nella regione. La presentazione delle coalizioni e delle liste non coalizzate è fatta in successione da sinistra a destra secondo l'ordine del sorteggio di cui al comma 1, lettera a), ponendo ciascuna coalizione di liste o ciascuna lista non coalizzata entro un riquadro formato da un rigo più marcato. A ciascuna coalizione o lista non coalizzata è riservato il medesimo spazio sulla scheda indipendentemente dal numero dei contrassegni che esso contiene. Il riquadro in cui è presente una lista non coalizzata contiene, senza suddivisioni interne, il contrassegno della lista, seguito dal rigo per l'espressione del voto di preferenza. Il riquadro in cui è presente una coalizione è ripartito in due o più parti verticali: la prima di sinistra, ampia orizzontalmente per la metà di ciascuna delle parti successive, contiene il contrassegno della coalizione; nelle suddivisioni successive sono contenuti i contrassegni delle liste appartenenti alla coalizione e il rigo che accanto a ciascun contrassegno di lista consente l'espressione di un voto di preferenza. Ciascun contrassegno di lista è posto in un apposito riquadro; in ciascuna parte sono posti fino a sei contrassegni. La successione dei contrassegni di lista segue da sinistra a destra e dall'alto in basso quella determinata con il sorteggio di cui all'articolo 24, numero 2), del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto

 

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del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. I contrassegni delle liste devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri tre, quelli delle coalizioni con il diametro di centimetri quattro. Nel mezzo del riquadro in cui è contenuto il contrassegno di lista è posta una linea tratteggiata per l'espressione del voto di preferenza»;

          f) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

      «Art. 14. - 1. L'elettore esprime il voto per una delle liste regionali, o il voto per una delle coalizioni, ovvero il voto per entrambe. L'elettore può esprimere anche un voto di preferenza per uno dei candidati presenti nell'elenco proporzionale della lista prescelta. L'elettore vota tracciando, con la matita, un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta, oppure soltanto nel rettangolo contenente il contrassegno della coalizione prescelta, ovvero due segni dei quali uno nel rettangolo che contiene il contrassegno della coalizione prescelta e uno nel rettangolo di una delle liste appartenenti alla coalizione prescelta. Sono vietati altri segni o indicazioni. Per l'espressione del voto di preferenza l'elettore scrive nel riquadro dove è compreso il contrassegno, accanto a questo, il cognome e il nome, o il solo cognome, ovvero il nome con il quale è noto, del candidato scelto nella medesima lista per la quale ha espresso il voto.
      2. Il voto espresso per una lista rappresenta anche un voto per la rispettiva coalizione, mentre il voto espresso per la coalizione non è attribuito ad alcuna delle liste che vi appartengono. È nullo il voto espresso per una coalizione e, insieme, per una lista che non appartiene a tale coalizione. Il voto di preferenza correttamente espresso rappresenta un voto per la lista cui appartiene il candidato prescelto, anche in assenza di altro segno nel riquadro. È nullo il voto di preferenza altrimenti espresso ed è nulla la scheda che reca un voto di preferenza per un candidato presente in una

 

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lista diversa da quella prescelta. È nulla la scheda che reca il voto di preferenza per uno dei candidati inclusi nell'elenco maggioritario»;

          g) l'articolo 17 è sostituito seguente:

      «Art. 17. - 1. L'ufficio elettorale regionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, facendosi assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          2) determina la cifra individuale di ciascun candidato nelle liste circoscrizionali. Tale cifra è data dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione;

          3) determina la graduatoria dei candidati della medesima lista disponendoli nell'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali prevale il più anziano di età;

          4) determina il totale dei voti validi espressi nella circoscrizione in favore delle liste circoscrizionali; tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste, determinate ai sensi del numero 1);

          5) individua le liste la cui cifra elettorale circoscrizionale è inferiore al 2 per cento del totale dei voti validi, determinato ai sensi del numero 4); esclude queste liste dalla ripartizione dei seggi ed esclude i voti da esse conseguiti dal computo della cifra elettorale circoscrizionale della coalizione cui la lista sia, eventualmente, collegata e, comunque, da ogni ulteriore calcolo per l'assegnazione dei seggi;

 

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          6) individua le liste la cui cifra elettorale circoscrizionale è inferiore al 3 per cento del totale dei voti validi, determinato ai sensi del numero 4); esclude queste liste dalla ripartizione dei seggi;

          7) ammette alla ripartizione dei seggi le liste non individuate ai sensi dei numeri 5) e 6);

          8) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi espressi in favore della coalizione in tutte le sezioni della circoscrizione escludendo da tale computo i voti ottenuti dalle liste escluse ai sensi del numero 5);

          9) ammette alla ripartizione dei seggi le coalizioni di liste che hanno ottenuto un numero di voti validi non inferiore al 5 per cento del totale dei voti validi ottenuti dalle coalizioni di liste e dalle liste non coalizzate; il totale dei voti validi delle coalizioni di liste e delle liste non coalizzate è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni determinate ai sensi del numero 8) e delle cifre elettorali delle liste non coalizzate determinate ai sensi del numero 1).

      2. L'ufficio elettorale regionale procede ad un'attribuzione provvisoria dei seggi tra le coalizioni di liste e le liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi, in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna di esse. A tale fine determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascuna coalizione di liste e delle liste non coalizzate ammesse alla ripartizione dei seggi e divide tale totale per il numero di seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per il quoziente elettorale circoscrizionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o lista singola.

 

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I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o alle liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio. Ripartisce poi tra le liste partecipanti i seggi assegnati a ciascuna coalizione. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, determina il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse e divide tale totale per il numero di seggi assegnati alla coalizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale circoscrizionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio.
      3. Compiute tali operazioni, l'ufficio elettorale regionale comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, le determinazioni assunte ai sensi dei commi 1 e 2»;

          h) l'articolo 17-bis è sostituito dal seguente:

      «Art. 17-bis. - 1. Per l'attribuzione dei seggi spettanti alla regione Molise l'ufficio elettorale regionale, assegnati i seggi ai sensi dell'articolo 17, procede alle relative proclamazioni»;

          i) dopo l'articolo 17-bis sono inseriti i seguenti:

      «Art. 17-ter. - 1. L'Ufficio centrale nazionale, ricevuti gli estratti dei verbali dagli uffici elettorali regionali, facendosi

 

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assistere, ove lo ritenga opportuno, da uno o più esperti scelti dal presidente:

          1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista non coalizzata che in almeno una circoscrizione è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali conseguite nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno; in tale computo sono inclusi i voti validi eventualmente conseguiti dalle medesime liste nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige;

          2) determina il totale nazionale dei voti validi espressi per ciascuna coalizione di liste che in almeno una circoscrizione è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 9); tale totale è dato dalla somma del totale di voti ottenuti dalla coalizione di liste in ciascuna circoscrizione, determinati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 8); in tale computo sono inclusi i voti validi eventualmente conseguiti dalle liste coalizzate nelle circoscrizioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige;

          3) determina la coalizione di liste o la lista non coalizzata che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle risultanti ai sensi dei numeri 1) e 2); tale coalizione di liste o lista non coalizzata è denominata, rispettivamente, coalizione di liste maggioritaria o lista maggioritaria;

          4) verifica se secondo le attribuzioni di seggi effettuate dagli uffici elettorali regionali ai sensi dell'articolo 17, comma 2, e se, considerate ai sensi dei numeri 1) e 2) anche le attribuzioni effettuate nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, alla lista non coalizzata maggioritaria, ovvero alle liste coalizzate nella coalizione di liste maggioritaria, sia stato assegnato, complessivamente, un numero di seggi non inferiore a 175;

          5) se la verifica di cui al numero 4) dà esito positivo, l'Ufficio centrale nazionale

 

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comunica tale esito a ciascun ufficio elettorale regionale e questi procedono alle proclamazioni rendendo definitive le attribuzioni effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2; se la verifica dà esito negativo, l'Ufficio centrale nazionale verifica ulteriormente se alla coalizione di liste o lista maggioritaria sia stato attribuito complessivamente un numero di seggi non inferiore a 117; qualora sia stato attribuito complessivamente un numero di seggi inferiore, l'Ufficio centrale nazionale comunica tale esito a ciascun ufficio elettorale regionale e questi procedono alle proclamazioni rendendo definitive le attribuzioni provvisorie effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

          6) se l'insieme delle liste collegate nella coalizione di liste maggioritaria ovvero la lista non collegata maggioritaria hanno ottenuto un numero di seggi non inferiore a 117, ma inferiore a 175, l'Ufficio centrale nazionale assegna alla coalizione di liste maggioritaria ovvero alla lista non collegata maggioritaria un numero ulteriore di seggi in misura tale che, sommati i seggi conseguiti nelle circoscrizioni, ed eventualmente quelli conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige, alla coalizione di liste o lista maggioritaria siano assegnati complessivamente 175 seggi;

          7) procede quindi ad assegnare i seggi ulteriori attribuiti quale premio di maggioranza, ripartendoli dapprima in sede nazionale tra le liste appartenenti alla coalizione di liste maggioritaria e successivamente, per ciascuna di queste, nelle circoscrizioni, ovvero direttamente nelle circoscrizioni se attribuiti a lista maggioritaria non coalizzata. A tale fine, per la coalizione di liste maggioritaria, determina il totale nazionale dei voti conseguiti da ciascuna delle liste ad essa appartenenti. Ai fini di questa assegnazione di seggi, tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali ottenute dalla lista nelle circoscrizioni nelle quali è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Da tale somma e dalle successive assegnazioni

 

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sono esclusi i voti eventualmente conseguiti nelle regioni Valle d'Aosta, Molise e Trentino-Alto Adige. Determina quindi il totale di tali cifre elettorali nazionali delle liste della coalizione di liste maggioritaria e divide tale totale per il numero di seggi ulteriori assegnati quale premio di maggioranza, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il quoziente elettorale nazionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio;

          8) i seggi ulteriori assegnati a ciascuna lista coalizzata, ovvero i seggi attribuiti alla lista non coalizzata maggioritaria, sono ulteriormente assegnati nelle circoscrizioni. Per ciascuna lista partecipano all'assegnazione dei seggi soltanto le circoscrizioni e le rispettive cifre elettorali circoscrizionali nelle quali la lista è stata ammessa alla ripartizione dei seggi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, numero 7). Per ciascuna lista l'Ufficio centrale nazionale determina il totale nazionale delle cifre elettorali circoscrizionali delle circoscrizioni nelle quali la lista è stata ammessa alla ripartizione dei seggi e divide tale totale per il numero di seggi ulteriori assegnati alla lista ai sensi del numero 7), ottenendo così il quoziente elettorale nazionale della lista. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide ciascuna cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alla lista nelle

 

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circoscrizioni per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, nelle circoscrizioni che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede per sorteggio;

          9) l'Ufficio centrale nazionale comunica a ciascun ufficio elettorale regionale i seggi assegnati a ciascuna lista circoscrizionale ai sensi dei numeri 6), 7) e 8).

      Art. 17-quater. - 1. L'ufficio elettorale regionale, ricevuta la comunicazione dell'Ufficio centrale nazionale, procede alle proclamazioni definitive. A tale fine, nei casi previsti dall'articolo 17-ter, comma 1, numero 5), conferma le attribuzioni provvisorie effettuate ai sensi dell'articolo 17, comma 2. Qualora invece l'Ufficio centrale nazionale abbia comunicato l'assegnazione di seggi ulteriori alle liste appartenenti alla coalizione di liste maggioritaria, ovvero alla lista maggioritaria non coalizzata, l'ufficio elettorale regionale assegna a ciascuna lista circoscrizionale il numero di seggi aggiuntivi stabilito dall'Ufficio centrale nazionale ai sensi dell'articolo 17-ter, comma 1, numero 8), e ripartisce i seggi restanti tra le altre coalizioni di liste e liste non coalizzate. Il numero dei seggi da ripartire è determinato sottraendo dal numero dei seggi da assegnare nella regione la somma dei seggi provvisoriamente assegnati alle liste della coalizione di liste maggioritaria ovvero alla lista maggioritaria non coalizzata e dei seggi ulteriori ad esse assegnati dall'Ufficio centrale nazionale. Alla nuova assegnazione l'ufficio procede ai sensi dell'articolo 17, comma 2.
      2. Ai seggi assegnati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, sono proclamati i candidati dell'elenco proporzionale di ciascuna lista circoscrizionale secondo la graduatoria decrescente delle rispettive cifre individuali. Ai seggi ulteriori assegnati quale premio di maggioranza dall'Ufficio centrale nazionale sono proclamati i candidati dell'elenco maggioritario di ciascuna lista secondo l'ordine di questa».